Art. 5. 
                      Patrimonio e contabilita' 
  1. Nel rispetto della normativa regionale  vigente,  tutti  i  beni
mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e  le  attrezzature
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte
del patrimonio dei comuni con vincolo  di  destinazione  alle  unita'
sanitarie  locali,  sono  trasferiti  al  patrimonio   delle   unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere;   sono   parimenti
trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali i beni di  cui
all'articolo 65, primo comma - come sostituito dall'articolo  21  del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge 23 dicembre  1978,
n. 833. 
  2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati  con
decreto  del  Presidente  della  Giunta   regionale.   Tale   decreto
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni,  che  dovra'
avvenire con  esenzione  per  gli  enti  interessati  di  ogni  onere
relativo a imposte e tasse. 
  3. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto  beni  immobili  con
specifica  destinazione  a  finalita'  rientranti   nell'ambito   del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali. 
  4. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le  regioni  provvedono  ad  emanare  norme  per  la
gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  nel  rispetto  dei  seguenti
principi: 
    a) prevedere l'adozione di un documento di piano che contenga  le
scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire; 
    b) prevedere l'adozione del bilancio  pluriennale  di  previsione
che comprenda, per ogni esercizio di riferimento, la  previsione  dei
costi e dei ricavi di gestione.  Il  bilancio  pluriennale  evidenzia
altresi' gli investimenti previsti indicando anche  le  modalita'  di
copertura e i riflessi previsti sui costi e ricavi di esercizio; 
    c)  prevedere  l'adozione,  entro  il  15  ottobre   di   ciascun
esercizio, coincidente con l'anno solare, di un  bilancio  preventivo
economico annuale in  pareggio,  relativo  all'esercizio  successivo,
secondo i livelli  uniformi  di  assistenza  sanitaria;  il  bilancio
economico   preventivo   deve    essere    altresi'    riclassificato
coerentemente con i principi di  contabilita'  pubblica  al  fine  di
rappresentare le previsioni di competenza e di cassa delle entrate  e
delle spese; 
    d) prevedere la destinazione dell'eventuale utile e le  modalita'
di copertura delle eventuali perdite di esercizio; 
    e) prevedere che il finanziamento delle spese relativamente  agli
investimenti sia assicurato con: 
    le  quote  assegnate  sul  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto
capitale; 
    i fondi all'uopo accantonati; 
    l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; 
    i contributi in conto capitale dello Stato, delle  regioni  e  di
altri enti pubblici; 
    ricorso a mutui e ad altre forme di credito con le  modalita'  di
cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), punto 2; 
    f) prevedere l'adozione della contabilita' analitica,  avente  la
finalita' di supportare le attivita' di controllo  di  gestione,  con
separata  rilevazione  delle  attivita'   degli   eventuali   presidi
ospedalieri; 
    g) prevedere la tenuta delle seguenti scritture obbligatorie: 
    il libro giornale; 
    il libro degli inventari; 
    il libro delle deliberazioni; 
    il libro delle adunanze e dei verbali del collegio  dei  revisori
dei conti; 
    h)  prevedere  la  tramissione  alla  regione  ed  ai   ministeri
competenti di un rendiconto trimestrale, sottoscritto  dal  direttore
generale  e  dal  direttore  amministrativo,   di   riclassificazione
finanziaria, redatto secondo  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
normative e dal quale risultino: 
    le previsioni delle entrate e delle spese di competenza; 
    i crediti e i debiti di bilancio distinti tra esercizio in  corso
ed esercizi precedenti; 
    le riscossioni, i pagamenti ed il fondo  di  cassa  distinti  tra
esercizio in corso ed esercizi precedenti; 
    i) prevedere, a partire dal 1  gennaio  1994,  l'attivazione  del
nuovo sistema di rilevazione  contabile  previo  esperimento  per  un
periodo di  un  anno  in  cui  esso  viene  affiancato  alla  vigente
contabilita' finanziaria. 
  5.  Per  conferire  uniforme  struttura  alle  voci   dei   bilanci
pluriennali ed  annuali  e  dei  conti  consuntivi  annuali,  nonche'
omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, entro centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  predisposto,
tenuto conto dell'esigenza di consolidamento  dei  conti  pubblici  e
dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti  di  cui
all'articolo 30 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   apposito   schema,   con   decreto
interministeriale emanato d'intesa fra i Ministri del tesoro e  della
sanita'. Per l'evidenziazione delle spese del personale  si  provvede
secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera  h)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.