Art. 5. Patrimonio e contabilita' 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unita' sanitarie locali i beni di cui all'articolo 65, primo comma - come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo a imposte e tasse. 3. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti principi: a) prevedere l'adozione di un documento di piano che contenga le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire; b) prevedere l'adozione del bilancio pluriennale di previsione che comprenda, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione. Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli investimenti previsti indicando anche le modalita' di copertura e i riflessi previsti sui costi e ricavi di esercizio; c) prevedere l'adozione, entro il 15 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, di un bilancio preventivo economico annuale in pareggio, relativo all'esercizio successivo, secondo i livelli uniformi di assistenza sanitaria; il bilancio economico preventivo deve essere altresi' riclassificato coerentemente con i principi di contabilita' pubblica al fine di rappresentare le previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese; d) prevedere la destinazione dell'eventuale utile e le modalita' di copertura delle eventuali perdite di esercizio; e) prevedere che il finanziamento delle spese relativamente agli investimenti sia assicurato con: le quote assegnate sul Fondo sanitario nazionale in conto capitale; i fondi all'uopo accantonati; l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici; ricorso a mutui e ad altre forme di credito con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), punto 2; f) prevedere l'adozione della contabilita' analitica, avente la finalita' di supportare le attivita' di controllo di gestione, con separata rilevazione delle attivita' degli eventuali presidi ospedalieri; g) prevedere la tenuta delle seguenti scritture obbligatorie: il libro giornale; il libro degli inventari; il libro delle deliberazioni; il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei conti; h) prevedere la tramissione alla regione ed ai ministeri competenti di un rendiconto trimestrale, sottoscritto dal direttore generale e dal direttore amministrativo, di riclassificazione finanziaria, redatto secondo le modalita' previste dalle vigenti normative e dal quale risultino: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza; i crediti e i debiti di bilancio distinti tra esercizio in corso ed esercizi precedenti; le riscossioni, i pagamenti ed il fondo di cassa distinti tra esercizio in corso ed esercizi precedenti; i) prevedere, a partire dal 1 gennaio 1994, l'attivazione del nuovo sistema di rilevazione contabile previo esperimento per un periodo di un anno in cui esso viene affiancato alla vigente contabilita' finanziaria. 5. Per conferire uniforme struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' predisposto, tenuto conto dell'esigenza di consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione da finalizzare anche agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, apposito schema, con decreto interministeriale emanato d'intesa fra i Ministri del tesoro e della sanita'. Per l'evidenziazione delle spese del personale si provvede secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421.