Art. 6. 
      Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita' 
  1. Le  regioni  stipulano  specifici  protocolli  d'intesa  con  le
universita' per regolamentare l'apporto alle attivita'  assistenziali
del servizio sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto delle
loro  finalita'   istituzionali   didattiche   e   scientifiche.   Le
universita'  contribuiscono,   per   quanto   di   competenza,   alla
elaborazione  dei  piani  sanitari   regionali.   La   programmazione
sanitaria,  ai  fini  dell'individuazione  della  dislocazione  delle
strutture sanitarie, deve  tener  conto  della  presenza  programmata
delle strutture universitarie. Le universita' e le  regioni  possono,
di intesa, costituire policlinici universitari, mediante  scorporo  e
trasferimento  da  singoli  stabilimenti  ospedalieri  di   strutture
universitarie o ospedaliere, accorpandole  in  stabilimenti  omogenei
tenendo  conto  delle  esigenze  della  programmazione  regionale.  I
rapporti in attuazione  delle  predette  intese  sono  regolati,  ove
necessario, con appositi  accordi  tra  le  universita',  le  aziende
ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate. 
  2. Per soddisfare le specifiche  esigenze  del  servizio  sanitario
nazionale,  connesse   alla   formazione   degli   specializzandi   e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio  sanitario  nazionale,
le  universita',  le  regioni,  le  aziende  ospedaliere,  le  unita'
sanitarie locali e gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico di diritto pubblico  stipulano  specifici  protocolli  di
intesa per disciplinare le modalita' della reciproca  collaborazione.
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo  8  agosto
1991,  n.  257,  sulla  formazione  specialistica,  nelle  scuole  di
specializzazione attivate presso le predette strutture  sanitarie  in
possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 7 del  citato
decreto  legislativo  n.  257/91,  la  titolarita'   dei   corsi   di
insegnamento previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario  e'
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali  si  svolge  la
formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa  di  cui  al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto  delle
esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di
cui  all'articolo  15   del   presente   decreto.   Il   diploma   di
specializzione conseguito presso le predette scuole e'  rilasciato  a
firma del direttore  della  scuola  e  del  rettore  dell'universita'
competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di  prestazioni
rilevate  dalla  programmazione  regionale,  analoghe  modalita'  per
l'istituzione dei corsi di specializzazione possono  essere  previste
per i presidi ospedalieri  delle  unita'  sanitarie  locali,  le  cui
strutture siano in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
  3. A norma dell'articolo 1, lettera  o),  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421, la formazione del personale sanitario  infermieristico,
tecnico e  della  riabilitazione  avviene  in  sede  ospedaliera.  Il
relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'articolo  9
della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le  unita'
sanitarie locali, le  aziende  ospedaliere,  le  istituzioni  private
accreditate e le universita' attivano appositi protocolli  di  intesa
per l'espletamento dei corsi di cui all'articolo  2  della  legge  19
novembre 1990, n. 341.  La  titolarita'  dei  corsi  di  insegnamento
previsti dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata  di
norma a personale del  ruolo  sanitario  dipendente  dalle  strutture
presso le quali si svolge  la  formazione  stessa,  in  possesso  dei
requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso  le  predette  scuole
sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore
dell'universita'  competente.  I  corsi  di   studio   previsti   dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati  ai  sensi  del
citato articolo  9  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  sono
soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, garantendo, comunque,  il  completamento  degli  studi  agli
studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno  di
corso. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per l'accesso alle  scuole  ed  ai  corsi  disciplinati  dal
precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il  possesso  di  un
diploma di scuola secondaria superiore di  secondo  grado.  Ai  corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e  per  il  predetto  periodo
temporale possono accedere gli  aspiranti  che  abbiano  superato  il
primo biennio di scuola secondaria superiore  per  i  posti  che  non
dovessero essere coperti dai soggetti  in  possesso  del  diploma  di
scuola secondaria superiore di secondo grado. 
  4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa  di  cui  al
presente articolo, entro centoventi giorni dalla  costituzione  delle
nuove unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere,  previa
diffida, gli accordi sono stipulati dal Ministro delle sanita' e  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sentite le istituzioni interessate di cui  al  comma  1.  I  predetti
Ministri forniscono congiuntamente  gli  indirizzi  per  la  corretta
applicazione degli accordi. 
  5. Nelle strutture  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  il
personale laureato medico di ruolo, in  servizio  alla  data  del  31
ottobre  1992,  delle  aree  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,
svolge anche le funzioni assistenziali.