Art. 7. 
                 Presidi multizonali di prevenzione 
  1.  La  legge  regionale  attribuisce  la  gesitone   dei   presidi
multizonali  di  prevenzione  ad  un  apposito   organismo   per   la
prevenzione, unico per  tutto  il  territorio  regionale,  costituito
secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei  termini  di
cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo
stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga  a
quanto previsto  all'articolo  3,  e'  denominato  direttore  tecnico
sanitario ed  e'  un  laureato  appartenente  al  ruolo  sanitario  o
professionale. Il consiglio dei sanitari assume la  denominazione  di
consiglio dei sanitari e dei tecnici ed e' costituito da laureati del
ruolo sanitario e professionale, nonche' da  una  rappresentanza  del
restante personale tecnico. 
  2. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai  controlli  ed  alla
prevenzione nonche' di  pervenire  ad  una  idonea  strumentazione  e
dotazione tecnica  su  tutto  il  territorio  regionale,  le  regioni
riorganizzano gli attuali presidi multizonali di prevenzione  secondo
i seguenti principi e criteri: 
    a) definire l'ambito  territoriale  dei  presidi  multizonali  di
prevenzione, di norma su base provinciale; 
    b) riorganizzare i presidi multizonali  di  prevenzione  su  base
dipartimentale articolandoli in almeno due sezioni, delle  quali  una
per  la  prevenzione  ambientale,  che  svolgono,  in  ragione  delle
specifiche competenze, anche funzione di consulenza e di supporto del
Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente; 
    c) attribuire ai dipartimenti di cui alla tettera b), secondo  il
criterio di ripartizione in sezioni,  le  funzioni  di  coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali di cui alla lettera
e), nonche' di consulenza e  supporto  a  comuni,  province  e  altre
amministrazioni pubbliche; 
    d) prevedere che i dipartimenti di cui alla lettera  b)  svolgano
attivita' di analisi sulla base  dei  programmi  regionali  ovvero  a
richiesta dei soggetti di cui alle  lettere  b  )  e  c)  nonche'  su
richiesta delle unita' sanitarie locali; 
    e) riorganizzare  gli  attuali  servizi  delle  unita'  sanitarie
locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21  e
22 della legge n. 833/78, fatte salve le competenze attribuite  dalla
legge  ad  altre  autorita',  in  un  apposito  dipartimento  per  la
prevenzione; 
    f) articolare il dipartimento di cui alla lettera e)  almeno  nei
seguenti servizi: 
    1) prevenzione ambientale; 
    2) igiene degli alimenti; 
    3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
    4) igiene e sanita' pubblica; 
    5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali
della sanita' animale, dell'igiene della produzione,  trasformazione,
commercializzazione, conservazione  e  trasporto  degli  alimenti  di
origine animale e loro derivati, e dell'igiene  degli  allevamenti  e
delle produzioni zootecniche. 
  3. I servizi veterinari si  avvalgono  delle  prestazioni  e  della
collaborazione  tecnico-scientifica  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le  modalita'  di
raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli  istituti
zooprofilattici per  il  coordinamento  tecnico  delle  attivita'  di
sanita' pubblica veterinaria. 
  4.  Le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  necessarie  per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli
organismi internazionali sono assicurate congiuntamente dal Ministero
della sanita' e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono, per gli
aspetti  di   competenza,   dell'Istituto   superiore   di   sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
degli Istituti di ricerca del  CNR  e  dell'ENEA,  e  degli  istituti
zooprofilattici sperimentali. 
  5. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,  acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro ogni informazione  utile  ai  fini  della  conoscenza  dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza  degli  ambienti
di  lavoro.  L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle  anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici.