Art. 7. Presidi multizonali di prevenzione 1. La legge regionale attribuisce la gesitone dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, e' denominato direttore tecnico sanitario ed e' un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed e' costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonche' da una rappresentanza del restante personale tecnico. 2. Al fine di assicurare indirizzi omogenei ai controlli ed alla prevenzione nonche' di pervenire ad una idonea strumentazione e dotazione tecnica su tutto il territorio regionale, le regioni riorganizzano gli attuali presidi multizonali di prevenzione secondo i seguenti principi e criteri: a) definire l'ambito territoriale dei presidi multizonali di prevenzione, di norma su base provinciale; b) riorganizzare i presidi multizonali di prevenzione su base dipartimentale articolandoli in almeno due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale, che svolgono, in ragione delle specifiche competenze, anche funzione di consulenza e di supporto del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente; c) attribuire ai dipartimenti di cui alla tettera b), secondo il criterio di ripartizione in sezioni, le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali di cui alla lettera e), nonche' di consulenza e supporto a comuni, province e altre amministrazioni pubbliche; d) prevedere che i dipartimenti di cui alla lettera b) svolgano attivita' di analisi sulla base dei programmi regionali ovvero a richiesta dei soggetti di cui alle lettere b ) e c) nonche' su richiesta delle unita' sanitarie locali; e) riorganizzare gli attuali servizi delle unita' sanitarie locali che svolgono le funzioni previste dagli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/78, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre autorita', in un apposito dipartimento per la prevenzione; f) articolare il dipartimento di cui alla lettera e) almeno nei seguenti servizi: 1) prevenzione ambientale; 2) igiene degli alimenti; 3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 4) igiene e sanita' pubblica; 5) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 3. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento tecnico delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 4. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate congiuntamente dal Ministero della sanita' e dal Ministero dell'ambiente che si avvalgono, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA, e degli istituti zooprofilattici sperimentali. 5. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.