IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Eta' per il pensionamento di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al
compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A
allegata.
2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e'
elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data
di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita'
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi'
esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i
requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli
assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni
anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione
esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai
fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e'
incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno
di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale
negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti,
comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima
utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione
della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione
dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei
commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale del 20 gennaio 1993 si procedera' alla
ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma
3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.