Art. 2. 
Requisiti  assicurativi  e  contributivi  per  il  pensionamento   di
                              vecchiaia 
 
  1.  Nel  regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  i
lavoratori dipendenti  ed  i  lavoratori  autonomi  il  diritto  alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano  trascorsi  almeno
venti anni  dall'inizio  dell'assicurazione  e  risultino  versati  o
accreditati  in  favore  dell'assicurato   almeno   venti   anni   di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti  dalla  previgente
normativa per le pensioni ai superstiti. 
  2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata. 
  3. In deroga ai commi 1 e 2: 
   a) continuano a trovare applicazione i requisiti di  assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla  data  del  31  dicembre  1992,
ovvero che  anteriormente  a  tale  data  siano  stati  ammessi  alla
prosecuzione volontaria  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b)  per  i  lavoratori  subordinati  che   possono   far   valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni,  occupati  per
almeno dieci anni per periodi di  durata  inferiore  a  52  settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il  requisito  contributivo  per  il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa; 
   c) nei casi di lavoratori dipendenti  che  hanno  maturato  al  31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e  contributiva  tale  che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta  data
e quella riferita all'eta' per il  pensionamento  di  vecchiaia,  non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1  e  2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite  minimo
previsto dalla previgente normativa.