Art. 2.
Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di
vecchiaia
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla
pensione di vecchiaia e' riconosciuto quando siano trascorsi almeno
venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di
contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente
normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono
stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione
e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei
soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992,
ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla
prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per
almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane
nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il
pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31
dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che,
anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data
e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non
consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2,
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo
previsto dalla previgente normativa.