Art. 3.
Retribuzione pensionabile
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che
alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianita'
contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile
e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della
pensione.
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al
comma 1, un'anzianita' contributiva superiore ai 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' determinata
con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di
riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato
del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1
gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con
arrotondamento per difetto.
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti
dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre
1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni.
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3, comma 11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'articolo
3, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e
retribuzioni si applica altresi' un aumento di un punto percentuale
per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo
delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.
6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilita' di durata
continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23
luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la
determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni
accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici
di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di
appartenenza, rilevati dall'Istat.