Art. 3. 
                      Retribuzione pensionabile 
  1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti,  che
alla data del 31  dicembre  1992  possono  far  valere  un'anzianita'
contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua  pensionabile
e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo  e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982,  n.  297,
incrementati  dai  periodi  contributivi  che  intercorrono  tra   la
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza  della
pensione. 
  2. Per i lavoratori che possano far valere, alla  data  di  cui  al
comma  1,  un'anzianita'  contributiva  superiore  ai  15  anni,   la
retribuzione  annua  pensionabile  di   cui   ai   commi   ottavo   e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n.  297,  e'  determinata
con  riferimento  alle  ultime   520   settimane   di   contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente  adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti. 
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel  periodo  compreso
tra il 1 gennaio 1993  ed  il  31  dicembre  2001,  le  settimane  di
riferimento,  ai  fini  della   determinazione   della   retribuzione
pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato
   del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 
gennaio  1993  e  la  data  di   decorrenza   della   pensione,   con
arrotondamento per difetto. 
  4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei  confronti
dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S.  che,  al  31  dicembre
1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni. 
  5. Ai fini del calcolo dei  trattamenti  pensionistici  di  cui  al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3,  comma  11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di  cui  all'articolo
3, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990,  n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente  alla  variazione,  tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza  della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al  consumo  per  famiglie  di
operai ed impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Ai  predetti  redditi  e
retribuzioni si applica altresi' un aumento di un  punto  percentuale
per ogni anno solare preso in  considerazione  ai  fini  del  computo
delle retribuzioni e dei redditi pensionabili. 
  6. Per i periodi relativi ai trattamenti  di  mobilita'  di  durata
continuativa superiore all'anno, di cui alla  legge  n.  223  del  23
luglio  1991,  ricadenti  nel   periodo   di   riferimento   per   la
determinazione  della  retribuzione  pensionabile,  le   retribuzioni
accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici
di  variazione  delle  retribuzioni  contrattuali  del   settore   di
appartenenza, rilevati dall'Istat.