Art. 4.
Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono sostituiti
dai seguenti:
"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni
previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a
tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun
anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente
separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato
al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un
importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non
concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da
integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente
dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro
effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo,
attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti,
risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e'
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del
limite stesso.".
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in
essere alla data del 31 dicembre 1992.