Art. 4. 
    Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo 
  1. Con effetto dal 1 gennaio 1993, i commi 1 e  2  dell'articolo  6
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,   convertito   con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "1. L'integrazione al trattamento minimo delle  pensioni  a  carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  delle  gestioni
sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  delle  gestioni
previdenziali  per  i  commercianti,  gli  artigiani,  i  coltivatori
diretti, mezzadri  e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori  e
dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano: 
   a)  nel  caso  di  persona  non  coniugata,  ovvero  coniugata  ma
legalmente ed effettivamente separata, redditi propri  assoggettabili
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un   importo
superiore a due volte l'ammontare annuo del  trattamento  minimo  del
Fondo pensioni lavoratori  dipendenti  calcolato  in  misura  pari  a
tredici volte l'importo mensile in vigore al  1  gennaio  di  ciascun
anno; 
   b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente
separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato
al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del  coniuge  per  un
importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo. 
  1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti  di  fine
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di  abitazione  e
le  competenze  arretrate  sottoposte  a  tassazione  separata.   Non
concorre alla formazione dei  redditi  l'importo  della  pensione  da
integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi  agricoli,
il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche viene  imputato,  indipendentemente
dalla effettiva percezione, a ciasun  componente  attivo  del  nucleo
familiare, in  proporzione  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro
effettivamente prestato da ciascuno di  essi  in  modo  continuativo,
attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. 
  2. Qualora  il  reddito,  come  determinato  ai  commi  precedenti,
risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo e'
riconosciuta in misura tale  che  non  comporti  il  superamento  del
limite stesso.". 
  2. Rimane in vigore la previgente disciplina per  i  pensionati  in
essere alla data del 31 dicembre 1992.