Art. 2 
                  Definizione di fabbricati e aree 
 
  1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: 
    a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o  che
deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio  urbano,  considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla  costruzione  e
quella  che  ne  costituisce  pertinenza;  il  fabbricato  di   nuova
costruzione  e'  soggetto  all'imposta  a  partire  dalla   data   di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se  antecedente,  dalla
data in cui e' comunque utilizzato; 
    b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o  attuativi
ovvero in base alle possibilita' effettive di  edificazione  determi-
nate secondo i  criteri  previsti  agli  effetti  dell'indennita'  di
espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma  1  dell'articolo  9,  sui   quali   persiste   l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita'  dirette  alla
coltivazione del fondo,  alla  silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un'area sita nel proprio  territorio  e'  fabbricabile  in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 
    c)  per  terreno  agricolo  si   intende   il   terreno   adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del  codice
civile.