Art. 3. Diritto allo studio 1. L'Universita' degli studi di Bergamo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. 2. L'Universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attivita' universitarie. 3. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dallo statuto e dai regolamenti.