Art. 3.
                         Diritto allo studio
  1.  L'Universita'  degli  studi  di  Bergamo,  in  attuazione degli
articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge  in  materia
di  diritto  agli  studi  universitari, organizza i propri servizi in
modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
  2. L'Universita' concorre  inoltre  alle  complessive  esigenze  di
orientamento  e  di  formazione  culturale  degli  studenti  ed  alla
compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
  3. L'Universita' riconosce e valorizza il  contributo  dei  singoli
studenti,  delle  libere  forme  associative  e  di  volontariato che
concorrano  in  modo  costruttivo   alla   realizzazione   dei   fini
istituzionali  dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dallo statuto e
dai regolamenti.