Art. 6. Risorse finanziarie 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione. 4. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.