Art. 6.
                         Risorse finanziarie
  1.  Le  fonti  di finanziamento dell'Universita' sono costituite da
trasferimenti dello Stato, di altri enti  pubblici  e  privati  e  da
entrate proprie.
  2.  Le  entrate  proprie  sono  costituite da tasse e da contributi
universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali  contributi
volontari,  proventi  di attivita', rendite, frutti e alienazioni del
patrimonio, atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti  e
convenzioni.
  3.  I  criteri  generali  per la determinazione delle tariffe e dei
corrispettivi  delle  prestazioni  rese  a  terzi  sono   determinati
periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare
anche  la  copertura  dei  costi  sostenuti,  ivi  compresi gli oneri
finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
  4. Per le spese di investimento l'Universita' puo'  ricorrere,  nei
limiti  e  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione vigente, a
prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le  condizioni  di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.