Art. 12 (a).
            Espletamento dei servizi di polizia stradale
  1. L'espletamento dei servizi  di  polizia  stradale  previsti  dal
presente codice spetta:
    a)  in  via  principale  alla  specialita' Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
    b) alla Polizia di Stato;
    c) all'Arma dei carabinieri;
    d) al Corpo della guardia di finanza;
    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,  nell'ambito  del
territorio di competenza;
    f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio
di polizia stradale.
  2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,  lettere
a)  e  b),  spetta  anche  ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  codice  di
procedura penale.
  3.  La  prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale e la  tutela  e  il  controllo  sull'uso  delle
strade  possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal  regolamento  di
esecuzione:
    a)  dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  della  Direzione  generale   della
motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione appartenente al
Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  limitatamente  alle
violazioni  commesse  sulle  strade  di  proprieta' degli enti da cui
dipendono;
    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la  qualifica  o  le  funzioni  di  cantoniere,  limitatamente   alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza;
    d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e ((
tranvie  ))  in  concessione,  che  espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni   commesse   nell'ambito   dei    passaggi    a    livello
dell'amministrazione di appartenenza;
    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero  dei  trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7.
(( f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,           ))
(( dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito   ))
(( delle aree di cui all'art. 6, comma 7. ))                       ))
  4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti  ad  assicurare  la
marcia  delle  colonne  militari  spetta,  inoltre,  agli  ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate,  appositamente
qualificati   con   specifico   attestato  rilasciato  dall'autorita'
militare competente.
  5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in
uniforme, per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
fare   uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al  modello
stabilito nel regolamento.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 8 del D.Lgs. n. 360/1993.