Art. 2 (a).
             Definizione e classificazione delle strade
  1. Ai fini dell'applicazione delle norme  del  presente  codice  si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
  2.  Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
    A - Autostrade;
    B - Strade extraurbane principali;
    C - Strade extraurbane secondarie;
    D - Strade urbane di scorrimento;
    E - Strade urbane di quartiere;
    F - Strade locali.
  3.  Le  strade  di  cui  al  comma  2  devono  avere  le   seguenti
caratteristiche minime:
    A  -  AUTOSTRADA:  strada  extraurbana  o  urbana  a  carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna  con
almeno  due  corsie  di  marcia,  eventuale  banchina  pavimentata  a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di  recinzione  e
di   sistemi  di  assistenza  all'utente  lungo  l'intero  tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. (( Deve  essere
attrezzata  con  apposite  aree  di  servizio  ed aree di parcheggio,
entrambe  con  accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e   di
accelerazione. ))
    B   -   STRADA   EXTRAURBANA  PRINCIPALE:  strada  a  carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna  con
almeno  due  corsie  di marcia e (( banchina pavimentata a destra, ))
priva di intersezioni a raso, con accessi  alle  proprieta'  laterali
coordinati,  contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a  motore;
per  eventuali  altre  categorie  di  utenti  devono  essere previsti
opportuni spazi. (( Deve  essere  attrezzata  con  apposite  aree  di
servizio,  che  comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di
corsie di decelerazione e di accelerazione. ))
    C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada  ad  unica  carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
    D   -   STRADA   URBANA  DI  SCORRIMENTO:  strada  a  carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna  con  almeno  due
corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale  corsia  riservata  ai  mezzi
pubblici, (( banchina pavimentata a destra )) e marciapiedi,  con  le
eventuali  intersezioni  a  raso  semaforizzate;  per  la  sosta sono
previste  apposite  aree  o  fasce  laterali  ((  esterne   ))   alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
    E  -  STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per  la  sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata.
    F  -  STRADA  LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non  facente  parte  degli  altri
tipi di strade.
  4.  E'  denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,  strada
urbana  di  scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.
  5. (( Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, )) le strade,  come
classificate   ai  sensi  del  comma  2,  si  distinguono  in  strade
"statali",  "regionali",  "provinciali",   "comunali",   secondo   le
indicazioni  che  seguono.  Enti  proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le
strade destinate esclusivamente al  traffico  militare  e  denominate
"strade  militari", ente proprietario e' considerato il comando della
regione militare territoriale.
  6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere (( B, C ed F ))
si distinguono in:
    A - Statali, quando: a) costituiscono le  grandi  direttrici  del
traffico  nazionale;  b) congiungono la rete viabile principale dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c)  congiungono  tra  loro  i
capoluoghi  di  regione  ovvero  i capoluoghi di provincia situati in
regioni  diverse,  ovvero   costituiscono   diretti   ed   importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali  i  porti  marittimi,  gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica;  e)  servono  traffici
interregionali  o  presentano particolare interesse per l'economia di
vaste zone del territorio nazionale.
    B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia  della
stessa  regione  tra  loro  o  con  il  capoluogo  di  regione ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la  rete  statale
se  cio'  sia  particolarmente  rilevante  per  ragioni  di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
    C - Provinciali, quando  allacciano  al  capoluogo  di  provincia
capoluoghi  dei  singoli  comuni  della  rispettiva  provincia o piu'
capoluoghi di comuni tra loro  ovvero  quando  allacciano  alla  rete
statale   o   regionale   i   capoluoghi   di  comune,  se  cio'  sia
particolarmente  rilevante  per  ragioni  di  carattere  industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
(( D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le ))
(( sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il      ))
(( capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o             ))
(( automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o  ))
(( fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le ))
(( localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la   ))
(( collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade  ))
(( "vicinali" sono assimilate alle strade comunali. ))             ))
  7.  Le  strade  urbane  di  cui al comma 2, lettere D, E ed F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati  i  tratti  interni  di  strade   statali,   regionali   o
provinciali  che  attraversano  centri  abitati  con  popolazione non
superiore a diecimila abitanti.
  8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art.
13,  comma 5, procede alla classificazione delle (( strade statali ai
sensi del comma 5, )) seguendo i criteri di cui ai commi 5,  6  e  7,
sentiti  il  il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio
di amministrazione dell'Azienda  nazionale  autonoma  per  le  strade
statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate
dal  regolamento.  Le  regioni,  nel termine e con gli stessi criteri
indicati, procedono, sentiti gli enti  locali,  alle  classificazioni
delle  rimanenti  ((  strade ai sensi del comma 5. )) Le strade cosi'
classificate  sono  iscritte  nell'archivio  nazionale  delle  strade
previsto dall'art. 226.
  9.  ((  Quando  le  strade  non  corrispondono  piu' all'uso e alle
tipologie  di  collegamento  previste  ))  sono  declassificate   dal
Ministero  dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive
competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma  8.  I  casi  e  la
procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
  10.  Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n.  349 (b), in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  1  del  D.Lgs.  n. 360/1993 e cosi' corretto con
          avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993.
             (b)  Il  D.P.C.M.  n.  377/1988  reca: "Regolamentazione
          delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art.
          6 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  istituzioni
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale".