Art. 4.
                  Delimitazione del centro abitato
  1. Ai fini  dell'attuazione  della  disciplina  della  circolazione
stradale,  il  comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del  presente  codice,  provvede  con  deliberazione  della
giunta alla delimitazione del centro abitato.
  2.  La  deliberazione  di  delimitazione  del  centro  abitato come
definito dall'art. 3  e'  pubblicata  all'albo  pretorio  per  trenta
giorni  consecutivi;  ad essa viene allegata idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.