Art. 8 (a).
                  Circolazione nelle piccole isole
  1. Nelle piccole  isole,  dove  si  trovino  comuni  dichiarati  di
soggiorno  o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi
50 km e le difficolta' ed i  pericoli  del  traffico  automobilistico
siano  particolarmente  intensi,  il  Ministro  dei  lavori pubblici,
sentite le regioni e i comuni interessati, puo', con proprio decreto,
vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, i  veicoli
appartenenti  a  persone  non facenti parte della popolazione stabile
siano  fatti  affluire   e   circolare   nell'isola.   Con   medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
  2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal  presente  articolo  e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 6 del D.Lgs. n. 360/1993.