Art. 9.
                   Competizioni sportive su strada
  1. Sulle strade ed aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
sportive   con   veicoli   o   animali   e  quelle  atletiche,  salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e  ciclistiche  e  quelle
con  animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal
prefetto per le gare con veicoli a  motore,  sentite  le  federazioni
nazionali   sportive  competenti,  nonche'  per  le  gare  atletiche,
ciclistiche e per le gare  con  animali  o  con  veicoli  a  trazione
animale  che  interessano  piu'  comuni.  Nelle  autorizzazioni  sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
  2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste  dai
promotori  almeno  quindici  giorni  prima  della  manifestazione per
quelle di competenza del sindaco e almeno  trenta  giorni  prima  per
quelle  di  competenza  del prefetto e possono essere concesse previo
nulla osta dell'ente proprietario della strada.
  3. Per le autorizzazioni di competenza  del  prefetto  i  promotori
delle  competizioni  motoristiche devono richiedere il nulla osta per
la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando  il
preventivo  parere  del  C.O.N.I.  Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al  servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche'  al
traffico  ordinario,  i  promotori  devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
  4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal  programma  di  cui  al  comma  3  deve  essere  richiesta   alla
prefettura,  almeno  trenta  giorni  prima  della data fissata per la
competizione, ed e' subordinata  al  rispetto  delle  norme  tecnico-
sportive  e  di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo
del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da  un
tecnico   dell'ente   proprietario   della   strada,   assistito  dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori  pubblici,  dei
trasporti,   unitamente   ai  rappresentanti  degli  organi  sportivi
competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso  quando,
anziche'  di  gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per
le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h  sulle
tratte  da  svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
stesso  e'  sempre  necessario  per le tratte in cui siano consentite
velocita' superiori ai detti limiti.
  5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire  una
competizione  non  prevista  nel  programma,  i  promotori,  prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma  4,  devono  richiedere  al
Ministero  dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo'  concedere
l'autorizzazione  a  spostare  la  data di effettuazione indicata nel
programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per mo-
tivate necessita', dandone  comunicazione  al  Ministero  dei  lavori
pubblici.
  6.  L'autorizzazione  della prefettura e' altresi' subordinata alla
stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge  24  dicembre
1969,   n.  990,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  (a).
L'assicurazione   deve   coprire    altresi'    la    responsabilita'
dell'organizzazione  e  degli  altri  obbligati  per i danni comunque
causati alle  strade  e  alle  relative  attrezzature.  I  limiti  di
garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
  7.   Al   termine   di   ogni  competizione  il  prefetto  comunica
tempestivamente al Ministero  dei  lavori  pubblici,  ai  fini  della
predisposizione  del  programma  per l'anno successivo, le risultanze
della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione  e  l'eventuale   verificarsi   di   inconvenienti   o
incidenti.
  8.  Chiunque  organizza  una  competizione  sportiva  indicata  nel
presente articolo senza esserne  autorizzato  nei  modi  previsti  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di  competizione
sportiva  atletica,  ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni, se si  tratta  di  competizione
sportiva   con   veicoli   a   motore.   In   ogni  caso  l'autorita'
amministrativa  dispone  l'immediato   divieto   di   effettuare   la
competizione,  secondo  le  norme  di  cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
  9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti  o  limitazioni  a
cui   il   presente   articolo   subordina   l'effettuazione  di  una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire  centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una  somma  da
lire  duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  990/1969
          (Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile
          dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti)  e'
          il seguente:
             "Art.  3.  -  Le  gare  e  le  competizioni  sportive di
          qualsiasi genere di veicoli a motore e  le  relative  prove
          non  possono  essere  autorizzate,  anche  se  in  circuiti
          chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre
          assicurazioni per la responsabilita' civile ai sensi  della
          presente legge.
             L'assicurazione    deve   coprire   la   responsabilita'
          dell'organizzatore e degli  altri  obbligati  per  i  danni
          arrecati  alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i
          danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da  essi
          adoperati".