Art. 2. Comitati di Ministri 1. Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali previsti per legge, il Presidente del Consiglio puo' deferire l'esame di singole questioni ad un comitato di Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri. 2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari, delegati ovvero espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio, per sostituire o coadiuvare i rispettivi Ministri. 3. Il Comitato comunica le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio.