Art. 2.
                        Comitati di Ministri
 
  1.  Ferme  restando  le competenze del Consiglio dei Ministri e dei
comitati interministeriali previsti  per  legge,  il  Presidente  del
Consiglio  puo'  deferire l'esame di singole questioni ad un comitato
di Ministri, informandone il Consiglio dei Ministri.
  2. Possono partecipare ai lavori del Comitato anche Sottosegretari,
delegati  ovvero  espressamente  autorizzati   dal   Presidente   del
Consiglio, per sostituire o coadiuvare i rispettivi Ministri.
  3.  Il  Comitato  comunica le proprie conclusioni al Presidente del
Consiglio.