Art. 2. 1. I titolari delle aziende che intendono produrre, utilizzando premiscele medicate autorizzate, mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, devono chiedere l'autorizzazione al Ministro della sanita' che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti da parte della commissione di cui al precedente art. 1, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. 2. La domanda deve essere compilata secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente decreto e deve essere completata di tutti i documenti elencati nell'allegato stesso. 3. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati, in fotocopia, e' inviata, nella stessa data, al competente assessorato regionale alla sanita', servizi veterinari. Entro i successivi centocinquanta giorni la commissione provinciale di cui all'art. 1 del presente decreto invia alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' il verbale del sopralluogo che, notificati in copia all'azienda interessata a cura della regione, da' titolo all'azienda stessa ad iniziare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purche' il parere sia favorevole, in attesa dell'emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) prodotto intermedio: il prodotto medicato ottenuto dalla miscelazione di una premiscela medicata autorizzata con uno o piu' mangimi e corrispondente alle caratteristiche tecniche individuate dal presente decreto; b) azienda: l'azienda zootecnica.