Art. 2.
  1.  I  titolari  delle  aziende che intendono produrre, utilizzando
premiscele  medicate  autorizzate,  mangimi  medicati  per  esclusivo
consumo  aziendale,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5,  del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 90, devono chiedere l'autorizzazione  al
Ministro  della  sanita'  che  la rilascia, a tempo indeterminato, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  previo  accertamento  dei requisiti da parte della
commissione  di  cui  al  precedente  art.  1,  nel  rispetto   delle
competenze  di  cui  all'art.  4,  comma 1, del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 90.
  2. La domanda deve essere compilata secondo le modalita'  riportate
nell'allegato 1 al presente decreto e deve essere completata di tutti
i documenti elencati nell'allegato stesso.
  3.  Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati,
in  fotocopia,  e'  inviata,  nella  stessa   data,   al   competente
assessorato  regionale  alla  sanita',  servizi  veterinari.  Entro i
successivi centocinquanta giorni la commissione  provinciale  di  cui
all'art.  1  del  presente  decreto invia alla Direzione generale dei
servizi  veterinari  del  Ministero  della  sanita'  il  verbale  del
sopralluogo  che,  notificati in copia all'azienda interessata a cura
della  regione,  da'  titolo  all'azienda  stessa  ad   iniziare   la
produzione  di  mangimi  medicati e di prodotti intermedi, purche' il
parere  sia  favorevole,  in  attesa  dell'emanazione   del   decreto
autorizzativo  da parte del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) prodotto  intermedio:  il  prodotto  medicato  ottenuto  dalla
miscelazione  di  una  premiscela medicata autorizzata con uno o piu'
mangimi e corrispondente alle  caratteristiche  tecniche  individuate
dal presente decreto;
    b) azienda: l'azienda zootecnica.