Art. 7.
  1.  Le attrezzature adibite alla preparazione di mangimi medicati e
di prodotti intermedi debbono soddisfare alle esigenze di  produzione
ed   essere   tali   da   non   alterare   i  prodotti  lavorati.  Le
caratteristiche delle attrezzature  e  degli  impianti  tecnici  sono
riportate nell'allegato 3.
  2.  I sistemi di trasporto del prodotto finito (pneumatico, coclee,
elevatori a  tazze,  ecc.)  debbono  essere  facilmente  pulibili  ed
ispezionabili e non debbono dare luogo a fenomeni di demiscelazione.
  3.  I  sistemi  di  carico del miscelatore (pneumatico, elevatori a
tazze,  coclee,  ecc.)  debbono  essere   costituiti   in   materiale
resistente  e  facilmente  pulibile  e  debbono  essere  muniti di un
adeguato sistema di abbattimento delle poleveri  nonche'  strutturati
in modo da consentire una idonea pulizia di linea.
  4. Al termine della preparazione di ogni tipo di mangime medicato o
di  prodotto  intermedio,  prima di iniziare la preparazione di altri
prodotti, il produttore  deve  assicurarsi  che  le  attrezzature  di
lavorazione siano adeguatamente pulite.