Art. 7. 1. Le attrezzature adibite alla preparazione di mangimi medicati e di prodotti intermedi debbono soddisfare alle esigenze di produzione ed essere tali da non alterare i prodotti lavorati. Le caratteristiche delle attrezzature e degli impianti tecnici sono riportate nell'allegato 3. 2. I sistemi di trasporto del prodotto finito (pneumatico, coclee, elevatori a tazze, ecc.) debbono essere facilmente pulibili ed ispezionabili e non debbono dare luogo a fenomeni di demiscelazione. 3. I sistemi di carico del miscelatore (pneumatico, elevatori a tazze, coclee, ecc.) debbono essere costituiti in materiale resistente e facilmente pulibile e debbono essere muniti di un adeguato sistema di abbattimento delle poleveri nonche' strutturati in modo da consentire una idonea pulizia di linea. 4. Al termine della preparazione di ogni tipo di mangime medicato o di prodotto intermedio, prima di iniziare la preparazione di altri prodotti, il produttore deve assicurarsi che le attrezzature di lavorazione siano adeguatamente pulite.