Art. 2. I beni ceduti devono essere trasportati o spediti nel territorio sammarinese dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II del decreto ministeriale 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto di scambio commerciale tra i due Paesi l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.