Art. 2.
  I beni ceduti devono essere trasportati o  spediti  nel  territorio
sammarinese  dal  cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto
con l'osservanza delle  disposizioni  contenute  nel  titolo  II  del
decreto  ministeriale 24 gennaio 1979, che ha introdotto nel rapporto
di scambio commerciale tra i due Paesi  l'obbligo  di  emissione  del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti.