Art. 3. L'operatore economico italiano deve: 1) indicare nella fattura il codice identificativo fiscale dell'acquirente sammarinese; 2) registrare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, la fattura emessa; 3) allegare al documento di accompagnamento dei beni viaggianti l'esemplare della fattura ad esso restituito dall'acquirente, sul quale e' stata applicata la marca di cui al successivo art. 6, debitamente perforata con l'indicazione della data, e munito di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la seguente dicitura "Rep. di San Marino - Uff. Tributario".