Art. 3.
  L'operatore economico italiano deve:
   1)  indicare  nella  fattura  il  codice  identificativo   fiscale
dell'acquirente sammarinese;
   2)  registrare  a  norma  dell'art.  23 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modifiche  ed
integrazioni, la fattura emessa;
   3)  allegare  al  documento di accompagnamento dei beni viaggianti
l'esemplare della fattura ad  esso  restituito  dall'acquirente,  sul
quale  e'  stata  applicata  la  marca  di  cui al successivo art. 6,
debitamente perforata con  l'indicazione  della  data,  e  munito  di
timbro  a  secco  circolare  contenente intorno allo stemma ufficiale
sammarinese  la  seguente  dicitura  "Rep.  di  San  Marino  -   Uff.
Tributario".