Art. 4.
  In relazione alle cessioni di  cui  all'art.  1,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modifiche  e
integrazioni, a condizione che l'operatore italiano:
    a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicata all'art.
3, n. 3;
    b)  ne  abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture
eseguite nel registro di cui all'art. 23 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed
integrazioni;
    c) abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale,  ed  a
presentare  l'elenco  riepilogativo  delle cessioni di cui all'art. 6
del  decreto-legge  23  gennaio  1993,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  marzo 1993, n. 75. Sono esentati da
tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con
i Paesi comunitari.