Art. 4. In relazione alle cessioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, a condizione che l'operatore italiano: a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicata all'art. 3, n. 3; b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni; c) abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, ed a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari.