Art. 5.
  L'operatore italiano che non abbia  ricevuto,  entro  quattro  mesi
dalla  cessione  dei  beni,  l'esemplare  della  fattura con la marca
sammarinese, ne deve dare comunicazione all'ufficio tributario di San
Marino  e,   per   conoscenza,   all'ufficio   IVA   territorialmente
competente.
   L'ufficio  tributario sammarinese, nei tempi piu' brevi possibili,
effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito  sia  all'operatore
italiano sia all'ufficio IVA territorialmente competente.