Art. 5. L'operatore italiano che non abbia ricevuto, entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l'esemplare della fattura con la marca sammarinese, ne deve dare comunicazione all'ufficio tributario di San Marino e, per conoscenza, all'ufficio IVA territorialmente competente. L'ufficio tributario sammarinese, nei tempi piu' brevi possibili, effettua i dovuti controlli e ne comunica l'esito sia all'operatore italiano sia all'ufficio IVA territorialmente competente.