Art. 2. 
               Oggetto della giurisdizione tributaria 
 
  1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le
controversie concernenti: 
    a) le imposte sui redditi; 
    b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di  cui  all'art.
70 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, ed i casi in cui l'imposta e'  riscossa  unitamente  all'imposta
sugli spettacoli; 
    c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; 
    d) l'imposta di registro; 
    e) l'imposta sulle successioni e donazioni; 
    f) le imposte ipotecaria e catastale; 
    g) l'imposta sulle assicurazioni; 
    h) i tributi comunali e locali; 
    i) ogni altro tributo  attribuito  dalla  legge  alla  competenza
giurisdizionale delle commissioni tributarie. 
  2.  Sono  inoltre  soggette  alla   giurisdizione   tributaria   le
controversie concernenti le sovraimposte  e  le  imposte  addizionali
nonche' le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri  accessori
nelle materie di cui al comma 1. 
  3.  Appartengono  altresi'   alla   giurisdizione   tributaria   le
controversie   promosse   dai    singoli    possessori    concernenti
l'intestazione,  la  delimitazione,  la  figura,   l'estensione,   il
classamento  dei  terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo   fra   i
compossessori a titolo  di  promiscuita'  di  una  stessa  particella
nonche' le controversie concernenti la  consistenza,  il  classamento
delle  singole  unita'  immobiliari  urbane  e  l'attribuzione  della
rendita catastale. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo vigente dell'art. 70 del  D.P.R.  26  ottobre
          1972, n.  633,
          e' il seguente:
             "Art.   70   (Applicazione  dell'imposta).  -  L'imposta
          relativa  alle  importazioni  e'  accertata,  liquidata   e
          riscossa  per  ciascuna operazione. Si applicano per quanto
          concerne le controversie e  le  sanzioni,  le  disposizioni
          delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
             L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato
          tramite  il servizio postale deve essere assolta secondo le
          modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro delle
          finanze di concerto con il Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni".