Art. 3. 
                      Difetto di giurisdizione 
  1. Il difetto di  giurisdizione  delle  commissioni  tributarie  e'
rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. 
  2. E' ammesso il regolamento preventivo di  giurisdizione  previsto
dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile. 
 
          Nota all'art. 3: 
             - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  41  del
          codice di procedura  civile:  "Finche'  la  causa  non  sia
          decisa nel merito  in  primo  grado,  ciascuna  parte  puo'
          chiedere alle sezioni unite della Corte di  cassazione  che
          risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. 
          L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364
          e seguenti, e produce gli effetti di cui all'art. 367".