Art. 4. 
                      Competenza per territorio 
  1. Le commissioni tributarie provinciali  sono  competenti  per  le
controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o  del
territorio del Ministero  delle  finanze  ovvero  degli  enti  locali
ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno  sede
nella  loro  circoscrizione;  se  la  controversia  e'  proposta  nei
confronti di un centro  di  servizio  e'  competente  la  commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio  al
quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 
  2. Le commissioni  tributarie  regionali  sono  competenti  per  le
impugnazioni  avverso  le  decisioni  delle  commissioni   tributarie
provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.