Art. 5. 
                            Incompetenza 
  1. La competenza delle commissioni tributarie e' inderogabile. 
  2. L'incompetenza della commissione tributaria e' rilevabile, anche
d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. 
  3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria
incompetenza rende  incontestabile  l'incompetenza  dichiarata  e  la
competenza della commissione  tributaria  in  essa  indicata,  se  il
processo viene riassunto a norma del comma 5. 
  4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura  civile
sui regolamenti di competenza. 
  5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria
dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di  parte  nel
termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei  mesi
dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene
nei termini  suindicati  il  processo  continua  davanti  alla  nuova
commissione, altrimenti si estingue.