Art. 6. 
Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie 
  1. L'astensione e la ricusazione dei componenti  delle  commissioni
tributarie  sono  disciplinate  dalle  disposizioni  del  codice   di
procedura civile in quanto applicabili. 
  2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi  e  puo'  essere
ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in  ogni  caso
in cui abbia o abbia avuto rapporti  di  lavoro  autonomo  ovvero  di
collaborazione con una delle parti. 
  3. Sulla ricusazione decide il  collegio  al  quale  appartiene  il
componente  della  commissione  tributaria  ricusato,  senza  la  sua
partecipazione e con l'integrazione  di  altro  membro  della  stessa
commissione designato dal suo presidente.