Art. 7. 
                 Poteri delle commissioni tributarie 
 
  1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei  limiti  dei
fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta'  di  accesso,
di richiesta di dati, di informazioni e  chiarimenti  conferite  agli
uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. 
  2. Le commissioni tributarie,  quando  occorre  acquisire  elementi
conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere  apposite
relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione  dello  Stato  o  di
altri enti pubblici compreso  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,
ovvero  disporre  consulenza  tecnica.  I   compensi   spettanti   ai
consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8
luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. 
  3. E' sempre data alle commissioni tributarie facolta' di  ordinare
alle parti  il  deposito  di  documenti  ritenuti  necessari  per  la
decisione della controversia. 
  4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. 
  5.  Le  commissioni  tributarie,  se   ritengono   illegittimo   un
regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non
lo applicano, in relazione all'oggetto  dedotto  in  giudizio,  salva
l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. 
 
          Nota all'art. 7:
             - La legge 8 luglio 1980, n. 319, reca la disciplina dei
          "Compensi  spettanti  ai  periti,  ai  consulenti  tecnici,
          interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni  eseguite  a
          richiesta dell'autorita' giudiziaria".