Art. 2. 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: a) "legislazione veterinaria": l'insieme delle disposizioni di carattere comunitario e delle disposizioni adottate in applicazione della regolamentazione comunitaria concernenti la salute degli animali, la salute pubblica in relazione al settore veterinario, l'ispezione sanitaria degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale e la protezione degli animali; b) "autorita' richiedente": la competente autorita' centrale di uno Stato membro che formula domande di assistenza: per lo Stato italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero della sanita' che puo' avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A; c) "autorita' interpellata": la competente autorita' di uno Stato membro cui sono indirizzate domande di assistenza; per lo Stato italiano le domande di assistenza sono rivolte agli uffici di cui all'allegato A. 2. Il Ministro della sanita' comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco in cui sono individuate le autorita' competenti di cui all'art. 1, comma 1. 3. Gli uffici periferici di cui all'allegato A ferme restando le vigenti dotazioni organiche sono retti da medici veterinari con qualifica dirigenziale.