Art. 2. 
  1. Ai sensi del presente titolo si intende per: 
    a) "legislazione veterinaria": l'insieme  delle  disposizioni  di
carattere comunitario e delle disposizioni adottate  in  applicazione
della  regolamentazione  comunitaria  concernenti  la  salute   degli
animali, la salute pubblica  in  relazione  al  settore  veterinario,
l'ispezione sanitaria  degli  animali,  delle  carni  e  degli  altri
prodotti di origine animale e la protezione degli animali; 
    b) "autorita' richiedente": la competente autorita'  centrale  di
uno Stato membro che formula domande  di  assistenza:  per  lo  Stato
italiano, le domande di assistenza sono formulate dal Ministero della
sanita'  che  puo'  avvalersi  dei  suoi  uffici  periferici  di  cui
all'allegato A; 
    c) "autorita' interpellata": la competente autorita' di uno Stato
membro cui sono indirizzate  domande  di  assistenza;  per  lo  Stato
italiano le domande di assistenza sono rivolte  agli  uffici  di  cui
all'allegato A. 
  2. Il Ministro della sanita' comunica agli  altri  Stati  membri  e
alla Commissione  l'elenco  in  cui  sono  individuate  le  autorita'
competenti di cui all'art. 1, comma 1. 
  3. Gli uffici periferici di cui all'allegato A  ferme  restando  le
vigenti dotazioni organiche  sono  retti  da  medici  veterinari  con
qualifica dirigenziale.