IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184); Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1984, n. 338); Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98); Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1943, n. 8) recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti ed integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio; Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito nella legge 13 aprile 1987, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49 e Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1987, n. 91); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988); Visto l'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991 e contenente alcune modifiche al testo regolarmente predisposto dalle due amministrazioni proponenti; modifiche, che sono state arrecate al testo medesimo, salvo che per gli argomenti indicati nei due seguenti punti a) e b) e per la serie dei motivi appresso esposti: a) per la necessita' che la norma regolarmente corrisponda all'attuale situazione di fatto, nell'art. 1 e' stato omesso il riferimento alle biblioteche e agli archivi, le cui norme specifiche sono ancora in corso di definizione; b) il testo regolarmente originario appare, negli articoli appresso indicati, piu' rispondente agli scopi ed alle situazioni, cui la norma regolarmente medesima e' volta: 1) nell'art. 2, comma 4, in ordine alla validita' e ai limiti temporali dei provvedimenti di deroga gia' concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il testo originario ribadisce chiaramente la provvisorieta' delle deroghe medesime e prescrive il controllo tecnico sulla loro durata e sul loro eventuale rinnovo; 2) nell'art. 4 del testo originario il divieto di comunicazione dei locali, in cui si svolgono le attivita' disciplinate dal presente regolamento, non e' generale, ma riguarda i locali contigui ove si svolgono attivita' diverse assoggettate alla normativa antincendio, risultando in tal modo applicabile ai casi di effettiva necessita' di prevenzione e difesa antincendio; per motivi di chiarezza tecnica e' opportuno mantenere l'espressione "caratteristiche REI"; 3) nell'art. 5, quinto comma, appare utile mantenere l'indice fisso, riportato nel testo originario, di dieci chili di quantita' equivalente di legno per metro quadrato, come misura del carico di incendio da non superare; 4) all'art. 10 appare indispensabile, per motivi di chiarezza operativa, mantenere l'attributo di "tecnico" al responsabile della sicurezza, per differenziare la natura dei suoi compiti, indicati dal terzo comma dell'articolo medesimo, dalla natura dei compiti di supervisione e controllo del direttore del museo, indicati del secondo comma dell'articolo stesso; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, della citata legge n. 400/88 - con nota n. 581 VI D del 25 gennaio 1992; A D O T T A N O il seguente regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e, successive modificazioni e integrazioni. 2. Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.