Art. 2. Attivita' consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento 1. Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attivita' complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purche' queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939. 2. Le attivita' descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume "Norme di prevenzione incendi" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 3. Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attivita', indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo. 4. La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Restano validi i provvedimenti di deroga gia' concessi, nonche' i pareri formulati caso per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee e' subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga. 6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).
Note all'art. 2: - Le attivita' complementari che possono continuare ad essere svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento sono comprese tra quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, recante modificazioni al precedente decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione antincendio. - Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, di approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi per le varie attivita' di cui al citato D.M. del 16 febbraio 1982, reca all'art. 3 i principi di base e le misure tecniche fondamentali per il conseguimento dello scopo di prevenzione predetto, riassunti nei seguenti tre punti: 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere dell'incendio; 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio; 3) apprestamenti e misure antincendio predisposti a cura dei titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469. - Le attivita', cui si riferisce il comma 2, sono indi- cate dall'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1961, n. 16, quali concerti, conferenze, esposizioni e mostre; attivita', che spesso vengono svolte negli edifici disciplinati dal regolamento in questione. - Il comma 3 sottolinea che eventuali nuove attivita' - comunque comprese tra quelle di cui al citato D.M. 16 febbraio 1982 - possono essere svolte negli edifici di cui allo stesso regolamento, soltanto se siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza di queste, se siano applicati i criteri tecnici sopraindicati, contenuti nel sopra citato art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.