Art. 2. 
Attivita' consentite negli edifici,  per  i  quali  si  applicano  le
                disposizioni del presente regolamento 
  1. Negli edifici disciplinati  dal  presente  regolamento,  possono
continuare ad essere  svolte  attivita'  complementari  previste  dal
decreto ministeriale 16  febbraio  1982  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purche' queste  siano  effettuate
nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero  in
mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti  dall'art.  3  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982,  n.  229)  e
nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939. 
  2. Le attivita' descritte nell'art. 17, comma  4,  della  circolare
del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951,  n.  16  (pubblicata
alle pagine 36 e seguenti del volume "Norme di  prevenzione  incendi"
edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  nel  1983),  se
sono svolte negli  edifici  disciplinati  dal  presente  regolamento,
devono essere effettuate nel rispetto  delle  disposizioni  contenute
nel presente regolamento. 
  3. Negli edifici cui si  applicano  le  disposizioni  del  presente
regolamento possono  essere  svolte  nuove  attivita',  indicate  nel
decreto ministeriale 16  febbraio  1982  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n.  98)  qualora,  siano  rispettate  le
vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste,
siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982,  n.  577,  citato
nel comma 1 del presente articolo. 
  4. La soprintendenza competente per territorio  esercita  i  poteri
previsti dalla legge del  1›  giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  5. Restano validi i provvedimenti di deroga gia' concessi,  nonche'
i pareri formulati caso per  caso  e  quanto  gia'  consentito  dagli
organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla
loro scadenza, secondo  le  norme  vigenti;  il  rinnovo  di  deroghe
temporanee e' subordinato ad un riesame  delle  valutazioni  tecniche
che hanno portato al provvedimento di deroga. 
  6. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati
sulla  base  delle  definizioni  generali   contenute   nel   decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 12 dicembre 1983,  n.  339).  Per  la  segnaletica  di  sicurezza
antincendi si applicano le  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218). 
 
          Note all'art. 2:
             - Le attivita' complementari che possono  continuare  ad
          essere  svolte  negli  edifici  disciplinati  dal  presente
          regolamento sono comprese tra quelle previste  dal  decreto
          del   Ministro   dell'interno  16  febbraio  1982,  recante
          modificazioni  al  precedente   decreto   ministeriale   27
          settembre   1965,   concernente   la  determinazione  delle
          attivita' soggette alle visite di prevenzione antincendio.
             -  Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, di approvazione del
          regolamento  concernente  l'espletamento  dei  servizi   di
          prevenzione   e   di  vigilanza  antincendi  per  le  varie
          attivita' di cui al citato D.M.  del 16 febbraio 1982, reca
          all'art.  3  i  principi  di  base  e  le  misure  tecniche
          fondamentali   per   il   conseguimento   dello   scopo  di
          prevenzione predetto, riassunti nei seguenti tre punti:  1)
          misure,  provvedimenti  e  accorgimenti  operativi intesi a
          ridurre le probabilita'  dell'insorgere  dell'incendio;  2)
          misure,  provvedimenti  e  accorgimenti  operativi  atti  a
          limitare le conseguenze dell'incendio; 3)  apprestamenti  e
          misure  antincendio  predisposti  a  cura  dei  titolari di
          attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai  sensi
          di  quanto  fissato  dall'art.  2, comma c), della legge 13
          maggio 1961, n. 469.
             - Le attivita', cui si riferisce il comma 2, sono  indi-
          cate  dall'art.  17, comma 4, della circolare del Ministero
          dell'interno del 15 febbraio 1961, n. 16,  quali  concerti,
          conferenze,  esposizioni  e  mostre;  attivita', che spesso
          vengono svolte negli edifici disciplinati  dal  regolamento
          in questione.
             -  Il comma 3 sottolinea che eventuali nuove attivita' -
          comunque comprese tra quelle  di  cui  al  citato  D.M.  16
          febbraio  1982 - possono essere svolte negli edifici di cui
          allo stesso regolamento, soltanto se  siano  rispettate  le
          vigenti  norme  di  sicurezza antincendio o, in mancanza di
          queste, se siano applicati i criteri tecnici sopraindicati,
          contenuti nel sopra citato art.  3  del  D.P.R.  29  luglio
          1982, n. 577.