Art. 10. 
               Elezione dei consigli circoscrizionali 
  1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
sono soppresse le parole: "I comuni capoluogo di provincia ed". 
  2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta  le  esigenze  della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita'  del  comune
ed e' eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie  il  sistema  di
elezione, che e' disciplinato con regolamento". 
  3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai
sensi dell'articolo 33 della presente legge, si  applicano  le  norme
per l'elezione dei consigli nei comuni con  popolazione  superiore  a
15.000 abitanti. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  L'art.  13 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle
          autonomie locali), come modificato  dalla  presente  legge,
          risulta cosi' formulato:
             "Art.  13.  -  1.  I  comuni con popolazione superiore a
          100.000  abitanti  articolano  il   loro   territorio   per
          istituire   le   circoscrizioni   di  decentramento,  quali
          organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione
          di servizi di base, nonche'  di  esercizio  delle  funzioni
          delegate dal comune.
             2.  L'organizzazione  e le funzioni delle circoscrizioni
          sono disciplinate dallo  statuto  comunale  e  da  apposito
          regolamento.
             3.  I  comuni  con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
          abitanti possono  articolare  il  territorio  comunale  per
          istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto
          previsto dal comma 2.
             4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze
          della    popolazione   della   circoscrizione   nell'ambito
          dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto. Lo
          statuto sceglie il sistema di elezione, che e' disciplinato
          con regolamento.
             5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno  un
          presidente.
             6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e succes-
          sive modifiche e integrazioni".