Art. 11. 
               Durata dello svolgimento delle elezioni 
  1. Le elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale,  per  il
presidente  della  provincia  e  per  il  consiglio  provinciale,  si
svolgono nell'arco di un  solo  giorno,  di  domenica,  dalle  ore  7
antimeridiane alle ore 22.