Art. 2. 
           Durata del mandato del sindaco, del presidente 
       della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati 
  1.  Il  sindaco  e  il  consiglio  comunale,  il  presidente  della
provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un  periodo
di quattro anni. 
  2. Chi ha ricoperto  per  due  mandati  consecutivi  la  carica  di
sindaco e di presidente della provincia  non  e',  allo  scadere  del
secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  ai  mandati
amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo  la  data  di
entrata in vigore della presente legge.