Art. 3. 
                     Sottoscrizione delle liste 
  1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei  candidati  al
consiglio comunale e  delle  collegate  candidature  alla  carica  di
sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: 
    a) da non meno di 2.000 e da  non  piu'  di  3.000  elettori  nei
comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; 
    b) da non meno di 1.000 e da  non  piu'  di  2.000  elettori  nei
comuni  con  popolazione  compresa  tra  500.001  ed  un  milione  di
abitanti; 
    c) da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori nei  comuni
con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; 
    d) da non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei  comuni
con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; 
    e) da non meno di 250 e da non piu' di 800  elettori  nei  comuni
con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; 
    f) da non meno di 200 e da non piu' di 500  elettori  nei  comuni
con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
    g) da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
    h) da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; 
    i) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni  con
popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. 
  2. Nessuna sottoscrizione e'  richiesta  per  la  dichiarazione  di
presentazione delle liste nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a
1.000 abitanti. 
  3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla
carica  di  sindaco  deve  dichiarare  di  non  aver   accettato   la
candidatura in altro comune. 
  4. Per la raccolta  delle  sottoscrizioni  si  applicano  anche  in
quanto compatibili le disposizioni di  cui  all'articolo  20,  quinto
comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e  successive  modificazioni.  Sono
competenti   ad   eseguire   le   autenticazioni   delle   firme   di
sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo  14
della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di  pace  e  i  segretari
giudiziari. 
  5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del  testo  unico
delle leggi per la  composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la
lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato
il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo  da  affiggere  all'albo  pretorio.  Nei  comuni   con
popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, piu'
liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di  sindaco.
In tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo  programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 
  6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del  decreto-legge
3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della
legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata.