Art. 3. Sottoscrizione delle liste 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: a) da non meno di 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da non meno di 1.000 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti; c) da non meno di 700 e da non piu' di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti; d) da non meno di 400 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; e) da non meno di 250 e da non piu' di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; f) da non meno di 200 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; g) da non meno di 80 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 40 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti. 2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. 4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. 5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate. 6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata.