Art. 4. Fissazione della data di svolgimento delle elezioni 1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".
Nota all'art. 4: - Gli artt. 1 e 2 della legge n. 182/1991 (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali), nel testo modificato dal D.L. n. 42/1993 (Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissata per il 28 marzo 1993), risultano cosi' formulati: "Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre. 2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. Art. 2. - Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre".