Art. 7. 
             Elezione del consiglio comunale nei comuni 
             con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
  1.  Le  liste  per  l'elezione  del   consiglio   comunale   devono
comprendere un numero  di  candidati  non  superiore  al  numero  dei
consiglieri  da  eleggere  e  non  inferiore  ai   due   terzi,   con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale  superiore  a
50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo'  essere,  di
norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi. 
  2. Il voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 6, tracciando un segno  sul  contrassegno  della  lista
prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere  inoltre  un  voto  di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 
  3.   L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'    effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno. 
  4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero
dei consiglieri  a  ciascuna  lista  o  a  ciascun  gruppo  di  liste
collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista o  gruppo  di  liste  collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero  dei
consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra  i  quozienti  cosi
ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei  consiglieri  da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti
ad  essa  appartenenti  compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla
lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra  elettorale
e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano
piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i  posti  eccedenti  sono
distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 
  5. Nell'ambito di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate  la  cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati  nel
primo turno, e' divisa per 1, 2, 3,  4,...  sino  a  concorrenza  del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in  tal
modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei  seggi  spettanti
ad ogni lista. 
  6. Qualora un candidato  alla  carica  di  sindaco  sia  proclamato
eletto al primo turno, alla lista  o  al  gruppo  di  liste  ad  esso
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno
il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il  50  per
cento dei voti validi, viene assegnato il 60  per  cento  dei  seggi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto  al
secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate  che
non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4,  almeno  il  60  per
cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60  per  cento  dei
seggi, sempreche'  nessuna  altra  lista  o  altro  gruppo  di  liste
collegate abbia gia' superato nel primo turno il  50  per  cento  dei
voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle  altre  liste  o
gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. 
  7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti  a  ciascuna
lista o gruppo di liste collegate, sono  in  primo  luogo  proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che  abbia  ottenuto
almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste  al  medesimo
candidato alla carica di sindaco  risultato  non  eletto,  il  seggio
spettante a  quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi  complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate. 
  8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati  eletti
consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista  secondo  l'ordine
delle rispettive cifre individuali.  In  caso  di  parita'  di  cifra
individuale,  sono  proclamati  eletti  i  candidati  che   precedono
nell'ordine di lista.