Art. 8. 
               Elezione del presidente della provincia 
  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale.  La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale. 
  2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14  della  legge  8  marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, il  deposito,  l'affissione
presso l'albo pretorio  della  provincia  e  la  presentazione  delle
candidature alla carica di consigliere provinciale  e  di  presidente
della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai  commi
3, 4,  5  e  6  dell'articolo  3  della  presente  legge,  in  quanto
compatibili. Nessuno puo' essere candidato alla carica di  presidente
della provincia in piu' di una provincia. 
  3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun  candidato
alla  carica  di  presidente  della  provincia  deve  dichiarare   di
collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per  l'elezione  del
consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha  efficacia
solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai  delegati  dei
gruppi interessati. 
  4. La scheda per  l'elezione  del  presidente  della  provincia  e'
quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio  e  reca,  alla
destra del nome  e  cognome  di  ciascun  candidato  alla  carica  di
presidente della provincia, il  contrassegno  o  i  contrassegni  del
gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio  cui  il  candidato  ha
dichiarato di collegarsi. Alla  destra  di  ciascun  contrassegno  e'
riportato il nome e cognome del candidato  al  consiglio  provinciale
facente  parte  del  gruppo  di  candidati  contraddistinto  da  quel
contrassegno. 
  5. Ciascun elettore puo' esprimere un unico voto per  un  candidato
alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati  al
consiglio provinciale ad esso  collegato,  tracciando  un  segno  sul
relativo contrassegno. 
  6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 
  7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al  comma
6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la  seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i due candidati alla carica di presidente della provincia  che  hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di  voti  fra  il  secondo  e  il  terzo  candidato  e'  ammesso   al
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato  che
segue nella graduatoria. Detto ballottaggio  dovra'  avere  luogo  la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 
  9. I candidati ammessi al ballottaggio  mantengono  i  collegamenti
con i gruppi di candidati  al  consiglio  provinciale  dichiarati  al
primo turno. I candidati  ammessi  al  ballottaggio  hanno  facolta',
entro  sette  giorni  dalla  prima  votazione,   di   dichiarare   il
collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli  con
cui  e'  stato  effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.   La
dichiarazione  ha  efficacia  solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 
  10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed  il  cognome
dei candidati alla carica  di  presidente  della  provincia,  scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime  tracciando  un
segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del  candidato
prescelto. 
  11. Dopo il secondo turno e'  proclamato  eletto  presidente  della
provincia il candidato che ha ottenuto  il  maggior  numero  di  voti
validi. In caso di parita' di voti, e' proclamato  eletto  presidente
della provincia il candidato collegato con il gruppo o  i  gruppi  di
candidati per il consiglio  provinciale  che  abbiano  conseguito  la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. 
 
          Nota all'art. 8.
             - Il testo vigente dell'art. 14 della legge n.  122/1951
          (per il titolo v. nota all'art. 9) e' il seguente:
             "Art.  14.  -  La  presentazione delle candidature per i
          singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti  da  un
          unico contrassegno.
             Ciascun  gruppo  deve comprendere un numero di candidati
          non inferiore ad un terzo e non  superiore  al  numero  dei
          consiglieri assegnati alla provincia.
             Per  ogni candidato deve essere indicato il collegio per
          il quale viene presentato. Nessun candidato puo'  accettare
          la candidatura per piu' di tre collegi.
             La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere
          sottoscritta:
               a)  da  almeno  750  e  da  non piu' di 1.100 elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          province fino a 100.000 abitanti;
               b)  da  almeno  1.000  e da non piu' di 1.500 elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          province  con  piu'  di  100.000  abitanti e fino a 500.000
          abitanti;
               c) da almeno 1.750 e da non  piu'  di  2.500  elettori
          iscritti  nelle  liste  elettorali di comuni compresi nelle
          province con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di
          abitanti;
               d) da almeno 3.500 e da non  piu'  di  5.000  elettori
          iscritti  nelle  liste  elettorali di comuni compresi nelle
          province con piu' di 1.000.000 di abitanti.
             Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione  di  due
          delegati  a designare, personalmente o per mezzo di persone
          da  essi  autorizzate  con  dichiarazione  autenticata   da
          notaio,  i  rappresentanti  del gruppo presso ogni seggio e
          presso  i  singoli  uffici  elettorali  circoscrizionali  e
          l'ufficio elettorale centrale.
             La  presentazione deve essere effettuata dalla ore 8 del
          trentesimo giorno alle  ore  12  del  ventinovesimo  giorno
          antecedenti   la   data   delle  elezioni  alla  segreteria
          dell'ufficio  elettorale  centrale,   il   quale   provvede
          all'esame  delle candidature e si pronuncia sull'ammissione
          di esse,  secondo  le  norme  in  vigore  per  le  elezioni
          comunali".