IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di far fronte al fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni assunti con la Comunita' europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Contribuzioni per i lavoratori domestici 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 10.000, per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 12.000, ed in lire 12.000, per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 12.000. 2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.