IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi in materia di finanza pubblica al fine di  far  fronte  al
fabbisogno per il corrente anno, anche rispetto agli impegni  assunti
con la Comunita' europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Contribuzioni per i lavoratori domestici 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli importi delle  retribuzioni  convenzionali  orarie  alle
quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti  ai
servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 10.000,  per  le
retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 12.000, ed in lire
12.000, per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 12.000. 
  2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui  al  comma  1  sono
annualmente variati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
1980, n. 895.