Art. 10. Aumento contributi previdenziali lavoratori autonomi e agricoli stipendiati 1. A decorrere dal 1 giugno 1993, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate di 1 punto. 2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1: a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e lavoratori agricoli sono aumentate di 1 punto; b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono elevate di 30 punti con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori.