Art. 10. 
Aumento  contributi  previdenziali  lavoratori  autonomi  e  agricoli
                             stipendiati 
  1. A decorrere dal 1 giugno 1993, le aliquote  contributive  dovute
ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i  soggetti  iscritti
alle  gestioni  previdenziali  degli   artigiani,   degli   esercenti
attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  e
degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate  di  1
punto. 
  2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1: 
    a)  le  percentuali  dei  contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti da datori di lavoro e lavoratori agricoli  sono
aumentate di 1 punto; 
    b)   le   percentuali   di   rideterminazione   dei    contributi
previdenziali ed assistenziali,  previste  per  il  settore  agricolo
dall'articolo 9, comma 5, della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  sono
elevate di 30 punti con riferimento ai contributi a carico dei datori
di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994,  con
riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori.