Art. 11. 
                       Blocco impegni di spesa 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la facolta' di impegnare  le  spese  nei  limiti  dei  fondi
iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno
1993 puo' essere esercitata limitatamente alle  spese  relative  agli
stipendi, assegni, pensioni ed altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese  di
funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed  in
particolare  a  quelle  afferenti  le  iniziative  in  atto  per   il
potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi,  alle  poste
correttive e compensative delle entrate,  ai  trasferimenti  connessi
con il funzionamento di enti  decentrati,  alle  spese  derivanti  da
accordi internazionali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno  decorrenti  da  esercizi  precedenti   ed   alle   rate   di
ammortamento di mutui. 
  2. Per effettive, motivate e documentate  esigenze,  il  Presidente
del Consiglio dei  Ministri,  sentito  il  Ministro  del  tesoro,  su
proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare  l'assunzione  di
ulteriori  impegni  di  spesa  nell'ambito  delle  disponibilita'  di
bilancio.