Art. 12. 
Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilita' degli  enti
                            previdenziali 
  1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza  ed
assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni  recate
dall'articolo 25 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con  esclusione  dell'INPDAP  e  degli
enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono  tenuti  ad
investire negli  anni  1993,  1994  e  1995,  in  un  conto  corrente
fruttifero vincolato per cinque anni  presso  la  Tesoreria  centrale
dello  Stato,  un  importo  pari  al  15  per  cento  delle   entrate
contributive  di  qualsiasi  natura  riscosse  nell'anno  finanziario
precedente a quello di riferimento. 
  2. Il versamento  dell'importo  di  cui  al  comma  1  deve  essere
effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre  e,  per  gli
anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e,
per la restante parte, entro il mese di novembre. 
  3. Sui conti correnti di cui al comma  1  si  applica  il  medesimo
tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro
del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della  legge  29
ottobre  1984,  n.  720,  per  le  contabilita'  speciali  fruttifere
intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica. 
  4. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti
dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi  effettuati,
qualora attestino di non poter assicurare  la  copertura  finanziaria
delle spese per le prestazioni istituzionali e per  il  funzionamento
dell'ente tramite il gettito delle  entrate  di  qualsiasi  natura  o
mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.