Art. 12. Deposito in tesoreria di quota parte delle disponibilita' degli enti previdenziali 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INPDAP e degli enti compresi nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire negli anni 1993, 1994 e 1995, in un conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato, un importo pari al 15 per cento delle entrate contributive di qualsiasi natura riscosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento. 2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato, per l'anno 1993, entro il mese di settembre e, per gli anni successivi, per il quaranta per cento entro il mese di maggio e, per la restante parte, entro il mese di novembre. 3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica. 4. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1, o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari.