Art. 13. Riduzione spese organi costituzionali 1. Le spese per i servizi degli organi costituzionali dello Stato, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, approvate con legge 23 dicembre 1992, n. 501, al netto delle competenze predeterminate da specifiche disposizioni legisla- tive, sono ridotte del 3 per cento.