Art. 13. 
                Riduzione spese organi costituzionali 
  1. Le spese per i servizi degli organi costituzionali dello  Stato,
iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno 1993, approvate con legge 23 dicembre 1992, n. 501,  al  netto
delle competenze predeterminate da specifiche  disposizioni  legisla-
tive, sono ridotte del 3 per cento.