Art. 14. 
            Disposizioni varie in materia infortunistica 
  1. Con decorrenza dal 1 giugno 1993',  ai  fini  dell'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al relativo testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: 
    a) i lavoratori di cui all'articolo 205 del citato testo unico si
intendono assicurati sino all'eta' di sessantacinque anni compiuti se
uomini ed ai sessanta se donne; 
    b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b),  dell'articolo
205 del citato testo unico sono individuati secondo i  criteri  e  le
modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive
modificazioni ed integrazioni; 
    c) per la rivalutazione delle rendite agricole  la  rivalutazione
retributiva deve  fare  riferimento  al  coefficiente  di  variazione
stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico; 
    d) l'indennita' giornaliera per  inabilita'  temporanea  assoluta
derivante da infortunio  o  da  malattia  professionale  agricola  e'
corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima  fissata
annualmente per la generalita' dei lavoratori dell'industria; 
    e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera
b), del citato testo unico, la base retributiva per  la  liquidazione
delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai  superstiti
e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria
dall'articolo 116 del testo unico medesimo.