Art. 3. Trasferimenti agli enti locali 1. Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento.