Art. 3. 
                   Trasferimenti agli enti locali 
  1.  Per  l'anno  1993  i   contributi   ordinari   spettanti   alle
amministrazioni provinciali e ai comuni ai  sensi  dell'articolo  29,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  sono
ridotti del 5 per  cento;  la  riduzione  viene  operata  per  intero
all'atto  della  corresponsione  della  quarta  rata  dei  contributi
stessi. Sono esclusi  dalla  riduzione  gli  enti  locali  dichiarati
dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.   Ai   fini   dell'applicazione   delle   disposizioni    recate
dall'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del  1992,  il
complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni
provinciali e ai comuni per l'anno 1993  e'  rideterminato,  con  gli
stessi  criteri  indicati  al  comma  1,  assumendo  come   base   di
riferimento una riduzione del 7 per cento.