Art. 5. Personale scolastico 1. Per l'anno scolastico 1993-94 e' fatto divieto di procedere alle assunzioni in ruolo di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti rimasti vacanti e disponibili per i collocamenti a riposo delle medesime categorie di personale, aventi decorrenza dal 1 settembre 1993. 2. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, relative al personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Conseguentemente e' rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilita' di cattedre e di posti. 3. Per l'anno scolastico 1993-94, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' utilizzato, per l'intera consistenza numerica delle dotazioni medesime, esclusivamente per la copertura di cattedre e posti di insegnamento disponibili o vacanti, ancorche' alla relativa copertura si debba provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee. 4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15 per cento dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, possono essere disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati. 5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti d'arte e i licei artistici, per gli insegnamenti nei quali vi sia personale soprannumerario e' consentito lo svolgimento delle attivita' di cui al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nel limite del 15 per cento del personale soprannumerario medesimo.