Art. 5. 
                        Personale scolastico 
  1. Per l'anno scolastico 1993-94 e' fatto divieto di procedere alle
assunzioni in ruolo di personale docente, educativo,  amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole  ed  istituti  di  ogni  ordine  e
grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica, per i posti
rimasti vacanti e disponibili  per  i  collocamenti  a  riposo  delle
medesime categorie di personale, aventi decorrenza  dal  1  settembre
1993. 
  2. Le graduatorie dei concorsi per titoli  ed  esami,  relative  al
personale direttivo e docente delle scuole di ogni  ordine  e  grado,
prorogate dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992,  n.
498, sono  ulteriormente  prorogate  di  un  altro  anno  scolastico.
Conseguentemente e' rinviata di un anno  scolastico  l'indizione  dei
concorsi  relativi  all'accesso  ai  ruoli  del  predetto  personale,
indipendentemente dalla eventuale disponibilita'  di  cattedre  e  di
posti. 
  3.  Per  l'anno  scolastico  1993-94,  in   deroga   alle   vigenti
disposizioni,  il  personale  docente   delle   dotazioni   organiche
aggiuntive della  scuola  materna  e  della  scuola  secondaria,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' utilizzato,  per
l'intera   consistenza    numerica    delle    dotazioni    medesime,
esclusivamente per la copertura di cattedre e posti  di  insegnamento
disponibili o vacanti, ancorche' alla  relativa  copertura  si  debba
provvedere mediante il conferimento di supplenze temporanee. 
  4. Nella scuola secondaria superiore, nel limite del 15  per  cento
dei  posti  delle  dotazioni  organiche  aggiuntive,  possono  essere
disposte nomine di docenti per il sostegno degli alunni handicappati. 
  5. Nelle scuole secondarie, ivi compresi gli istituti  d'arte  e  i
licei artistici, per gli insegnamenti  nei  quali  vi  sia  personale
soprannumerario e' consentito lo svolgimento delle attivita'  di  cui
al sesto e nono comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n.
270, nel limite  del  15  per  cento  del  personale  soprannumerario
medesimo.