Art. 6. Revisione indennita' servizio all'estero 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i rapporti fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la conversione nella valuta di pagamento delle indennita' di servizio all'estero, comunque denominate, previste dal decreto stesso e non sono piu' applicabili alle indennita' medesime i cambi di finanziamento di cui all'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed all'articolo 20 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. A decorrere dalla predetta data, le indennita' di servizio all'estero, corrisposte a qualsiasi titolo al personale comunque in servizio all'estero in qualita' di dipendente statale o di enti od istituti, ancorche' dotati di autonomia giuridica e patrimoniale, sono fissate in lire italiane. Il relativo controvalore e' trasferito all'estero, tramite il contabile del Portafoglio, ai cambi correnti del giorno dell'operazione di acquisto delle valute di pagamento stabilite annualmente dalla commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.