Art. 6. 
              Revisione indennita' servizio all'estero 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono  soppressi  i  rapporti  fissi  di  ragguaglio  di  cui
all'articolo 209  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, per la conversione  nella  valuta  di  pagamento
delle  indennita'  di  servizio  all'estero,   comunque   denominate,
previste  dal  decreto  stesso  e  non  sono  piu'  applicabili  alle
indennita' medesime i cambi di finanziamento di cui  all'articolo  54
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed all'articolo 20 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155. 
  2. A decorrere dalla  predetta  data,  le  indennita'  di  servizio
all'estero, corrisposte a qualsiasi titolo al personale  comunque  in
servizio all'estero in qualita' di dipendente statale o  di  enti  od
istituti, ancorche' dotati di  autonomia  giuridica  e  patrimoniale,
sono fissate in lire italiane. Il relativo controvalore e' trasferito
all'estero, tramite il contabile del Portafoglio, ai  cambi  correnti
del giorno dell'operazione di  acquisto  delle  valute  di  pagamento
stabilite annualmente dalla commissione permanente  di  finanziamento
di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. 
  3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con  le  disposizioni
del presente articolo.