Art. 7. 
         Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa 
  1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle  tabelle
A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della  legge  23  dicembre
1992, n. 500, non utilizzate alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti
esclusioni: 
  a) Tabella A 
   voci "Presidenza del Consiglio  dei  Ministri",  "Ministero  degli
affari esteri",  "Ministero  di  grazia  e  giustizia"  e  "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste" per l'intera disponibilita'; 
   voce "Ministero del tesoro" limitatamente all'importo di lire  160
miliardi. 
  b) Tabella B 
   voci "Ministero del tesoro", "Ministero di grazia e  giustizia"  e
"Ministero della marina mercantile" per l'intera disponibilita'. 
  2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei  sottoindicati
capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati,  intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: 
  a)  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica   e
tecnologica: 
   Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n.  245  (art.
17); 
   Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147; 
   Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147; 
   Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380; 
  b) Ministero del bilancio e della programmazione economica: 
   Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art.
8, comma 4); 
  c) Ministero del tesoro: 
   Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752; 
  d) Ministero del turismo e dello spettacolo: 
   Capitoli 2577, 2578, 2579, 8043 e 8532, rispettivamente per lire 5
miliardi, per lire 5 miliardi,  per  lire  2  miliardi,  per  lire  3
miliardi e per lire 5 miliardi - leggi 30 aprile 1985, n. 163,  e  29
dicembre 1988, n. 555.