Art. 7. Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa 1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti esclusioni: a) Tabella A voci "Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Ministero degli affari esteri", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" per l'intera disponibilita'; voce "Ministero del tesoro" limitatamente all'importo di lire 160 miliardi. b) Tabella B voci "Ministero del tesoro", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero della marina mercantile" per l'intera disponibilita'. 2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: a) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17); Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147; Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147; Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380; b) Ministero del bilancio e della programmazione economica: Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4); c) Ministero del tesoro: Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752; d) Ministero del turismo e dello spettacolo: Capitoli 2577, 2578, 2579, 8043 e 8532, rispettivamente per lire 5 miliardi, per lire 5 miliardi, per lire 2 miliardi, per lire 3 miliardi e per lire 5 miliardi - leggi 30 aprile 1985, n. 163, e 29 dicembre 1988, n. 555.