Art. 7. 
  1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia  dell'ecosistema,
disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi  epigei  solo
per periodi definiti e consecutivi. 
  2. Le regioni possono inoltre vietare,  per  periodi  limitati,  la
raccolta di una o  piu'  specie  di  funghi  epigei  in  pericolo  di
estinzione, sentito il parere o  su  richiesta  delle  province,  dei
comuni o delle comunita' montane competenti per territorio.