Art. 7. 1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi. 2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o piu' specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunita' montane competenti per territorio.