Art. 3 
                         Ministro del tesoro 
 
  1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua
competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di
sottoporli preventivamente al CICR. 
  2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce  il  CICR.
Dei provvedimenti  assunti  e'  data  notizia  al  CICR  nella  prima
riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.